Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21471 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21471 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAFFIERO GIUSEPPE nato il 24/02/1979 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 22/06/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Condannato a pena di giustizia per il reato di evasione con sentenza del

Tribunale di Cagliari, integralmente confermata il 22.06.2017 dalla locale Corte
d’appello, Giuseppe CARO, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha
impugnato tempestivamente quest’ultima pronuncia, sulla scorta di un unico
motivo di ricorso, con cui assume essere incorsa la Corte distrettuale in vizio di
motivazione, per essere pervenuta alla conferma della statuizione di condanna,
pur dopo aver dato atto che gli operanti, nel corso del controllo eseguito in orario

tutto congetturale ricondotta ad uno familiare dell’imputato.
2.

Il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, con le conseguenti

statuizioni di cui all’art. 616 cod., proc. pen., nella misura di giustizia specificata
in dispositivo.
La Corte distrettuale ha dato conto delle ragioni che l’hanno determinata
a tenere ferma la valutazione già compiuta dal primo giudice, alla stregua delle
modalità del controllo eseguito dagli operanti, che non solo suonarono al citofono
esterno del complesso condominiale in cui è ubicata l’abitazione del CAFIERO, al
tempo convivente con la madre, ma, grazie alla presenza del cancello aperto,
entrarono all’interno, raggiunsero la porta dell’appartamento e suonarono al
campanello, perfettamente funzionante, nonché bussarono alla porta per circa 15
minuti. Donde la logica deduzione dell’assenza dell’imputato, non certo inficiata,
ma anzi convalidata dalla percepita presenza di una persona che, ove si fosse
trattato dell’imputato, si sarebbe per certo palesato.
Alla stregua di quanto precede, nessuna incongruenza è ravvisabile nel
discorso giustificativo della Corte distrettuale, a fronte del quale il ricorrente
intende, in realtà, introdurre la propria, diversa lettura dei fatti, notoriamente
non consentita nella presente sede di legittimità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

notturno, percepirono “la presenza di qualcuno nell’appartamento”, in modo del

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