Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21470 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21470 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUSETTI CRISTIAN MARIO nato il 16/03/1969 a MILANO

avverso la sentenza del 13/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Cristian Mario BUSETTI, con atto a propria firma, ricorre per cassazione

avverso la sentenza in data 13.09.2016, con cui la Corte d’appello di Milano ha
confermato la pronuncia del Tribunale di Monza, che ne ha disposto la condanna
a pena di giustizia per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Due i motivi di doglianza, entrambi per violazione di legge e/o vizio di
motivazione, in cui la Corte ambrosiana sarebbe incorsa, a detta del ricorrente:
a) l’uno “in relazione agli artt. 54 c.p. e 530 comma 3 c.p.p.”, avendo ristretto,

stato di necessità”; b) l’altro “in relazione all’art. 131 bis c.p., 125, comma 3,
111, comma 6, Cost.”, per aver malamente negato l’applicabilità, nel caso in
esame, della speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto,
sulla scorta di parametri diversi da quelli a tal fine previsti dalla legge.
2.

L’illustrato ricorso va dichiarato senza meno inammissibile, con le

connesse statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia
indicata in dispositivo.
Manifestamente infondato è il primo profilo di censura, atteso che la Corte
distrettuale ha motivatamente negato ogni credibilità della versione difensiva,
posta a base, in punto di fatto, della già invocata applicazione dell’esimente di
cui all’art. 54 cod. pen.: non ha pertanto alcuna ragion d’essere la doglianza in
questione, che su di essa egualmente si fonda, a prescindere dalle pur
argomentate ragioni con cui il giudice d’appello ha rappresentato che, in ogni
caso, avuto riguardo alla condotta in concreto tenuta dall’imputato, non vi
sarebbe stato spazio per il sollecitato riconoscimento dello stato di necessità.
Altrettanto dicasi con riferimento alla seconda ed ultima doglianza.
Se è vero, infatti, che la valutazione in ordine alla particolare tenuità del
fatto va doverosamente compiuta alla stregua dei parametri fissati dal primo
comma dell’art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. Un., sent. n. 13681 del 25.02.2016, ric.
Tushaj, Rv. 266590), non è men vero che a detto criterio la Corte territoriale si è
attenuta, avendo motivatamente ritenuto non essere tale la condotta
dell’imputato, trattenutosi “arbitrariamente e ben oltre l’orario consentito fuori
dall’abitazione familiare, in violazione di un provvedimento autorizzativo
dell’A.G., che pure gli permetteva di fruire di un discreto margine di libertà di
movimento per l’effettuazione di frequenti colloqui … con medici o assistenti
sociali del Ser.T competente”, di ciò traendo ulteriore conferma dalla mancata
rappresentazione, ad opera dell’odierno ricorrente, delle ragioni effettive del
mancato rientro tempestivo, apprezzate, dunque, non già ai fini della valutazione

indebitamente quanto fortemente, “i limiti di applicabilità della scriminante dello

sulla personalità dell’imputato, bensì come indice sintomatico della reale gravità
della condotta.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 12.04.2018

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