Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21469 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21469 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRI TOMMASO nato il 15/05/1966 a PESCARA

avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il difensore di fiducia di Tommaso FERRI propone ricorso per cassazione

avverso la sentenza in data 13.10.2016, con cui la Corte d’appello di L’Aquila ha
confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara, di condanna del prevenuto a
pena di giustizia in relazione al reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Deduce il ricorrente, sulla scorta di un unico motivo, che la Corte
abruzzese sarebbe incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione, per aver
negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, senza “indicare gli elementi

“atteggiamento di collaborazione” cui da subito il FERRI ha improntato la propria
condotta processuale, così venendo meno anche all’obbligo, in spregio al
disposto degli artt. 132 e 133 cod. pen., di “graduare e adeguare la pena al caso
concreto”, anche alla luce del principio costituzionale sancito dall’art. 27 Cost.
2.

Contrariamente all’assunto difensivo, la Corte distrettuale ha dato conto

delle ragioni che l’hanno determinata a negare la sollecitata applicazione dell’art.
62 bis cod. pen., ponendo in luce la portata determinante dei plurimi e gravi
precedenti a carico del FERRI, alla luce “di una personalità così incline a violare
la legge penale e così insensibile all’effetto deterrente delle precedenti
condanne”, non senza porre l’accento sulla radicale genericità dell’allora non
meglio precisato “comportamento post factum del giudicabile”, in ordine al quale
è appena il caso di rilevare l’inconsistenza della sottolineatura difensiva
– operata con il presente ricorso – all’ammissione dell’addebito da parte
dell’imputato, risultando dallo stesso tenore del capo d’accusa che fu
“rintracciato sulla via Tiburtina di Pescara alle ore 10:30 del mattino”.
Si è, dunque, in presenza di un motivo non consentito, a fronte della
lineare giustificazione offerta dal giudice di merito delle ragioni dell’esercizio del
suo potere discrezionale in materia, con conseguente ricaduta, in termini di
assorbimento, sul profilo ulteriore in punto di pena.
E’ pertanto necessitata la declaratoria d’inammissibilità, cui segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
giustizia indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

dai quali trarsi, anche per implicito, il percorso logico” seguito, ad onta dello

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