Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21468 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21468 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARROZZO CARLO nato il 29/08/1966 a ROMA

avverso la sentenza del 14/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Condannato a pena di giustizia per il reato di evasione con sentenza del

Tribunale di Roma, integralmente confermata il 14.10.2016 dalla Corte d’appello
della Capitale, Carlo CARROZZO, con atto a propria firma, ha impugnato
tempestivamente quest’ultima pronuncia, sulla scorta di un unico motivo di
ricorso, con cui assume essere incorsa la Corte distrettuale in violazione di legge
e vizio di motivazione, per aver reputato sussistente l’elemento soggettivo
richiesto dalla fattispecie incriminatrice, pur in presenza di un temporaneo

farmacia per acquistare il farmaco necessario per la figlia febbricitante”, nonché
per aver affrontato il tema delle attenuanti generiche, senza tenere in alcun
conto il non meglio precisato “comportamento processuale del ricorrente ma
nello specifico anche le motivazioni del delinquere”.
2.

Il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, con le conseguenti

statuizioni di cui all’art. 616 cod., proc. pen., nella misura di giustizia specificata
in dispositivo.
La Corte distrettuale ha dato conto delle ragioni che l’hanno determinata
a tenere ferma la valutazione già compiuta dal primo giudice, in ordine al
carattere vago ed inverosimile della giustificazione addotta dall’imputato, sulla
scorta di una motivazione lineare, con cui il ricorso non ‘si confronta affatto,
limitandosi ad una non consentita “lettura” alternativa della circostanza in
questione, malamente posta a fondamento di entrambi i profili in cui è stato
articolato il motivo a sostegno del presente ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

allontanamento di pochi minuti, posto in essere “all’esclusivo fine di recarsi in

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