Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21464 del 16/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21464 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNALE GIUSEPPE nato il 06/02/1975 a BARI

avverso la sentenza del 31/03/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 16/05/2016

v

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

Il GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE di BARI, con sentenza in data 31/03/2015, applicava nei
confronti di CANNALE GIUSEPPE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al
reato di cui all art. 640 C.P.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del
fatto.
Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dalkart. 581, lett. c) in
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato, in quanto la sentenza del
ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di
legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata
appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass.
Sez.I, Sent.n. 4688 /2007 Rv. 236622). In tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra le
parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito,
fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica
del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione,
ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia
presupposto una modifica dell’imputazione originaria (Cass.Sez.VI, sentenza n. 32004/2003 Rv.
228405). Nondimeno, l’errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto
orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo
sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la
diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato
errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione
giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

‘ere Estensore

Il Presidente
FR

O FIANDANESE

giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA