Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21463 del 16/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21463 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL FAKIHI SAID nato il 28/08/1978

avverso la sentenza del 11/11/2015 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP del TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza in data 11/11/2015, applicava nei confronti di EL
FAKIHI SAID la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’ art.
628 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena.
Il motivo è inammissibile; infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di
recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in
motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal
determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così d

o il 16/05/2016

Il ons gliere Estensore
VADORO

rs

,s‘71-1

Il Presidente
FR

giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA