Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21463 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21463 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL FAKIHI SAID nato il 28/08/1978
avverso la sentenza del 11/11/2015 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP del TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza in data 11/11/2015, applicava nei confronti di EL
FAKIHI SAID la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’ art.
628 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena.
Il motivo è inammissibile; infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di
recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in
motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal
determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così d
o il 16/05/2016
Il ons gliere Estensore
VADORO
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Il Presidente
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giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di