Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21460 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21460 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIMMINO RAFFAELE nato il 03/11/1980 a GRAGNANO

avverso la sentenza del 14/05/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal presidente FIANDANESE FRANCO;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 14/05/2015, parzialmente riformando in punto
di pena la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, in data
10/02/2015, nei confronti di CIMMINO RAFFAELE confermava la condanna in relazione ai reati di
cui agli artt. 648 c.p. e 10 e 14 legge n. 497 del 1974
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento alla mancata esclusione della recidiva.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata argomenta, con
valutazione non manifestamente illogica, il rigetto della richiesta difensiva di esclusione della
unitamente ai nuovi delitti commessi, sono ritenuti indicativi di una “notevole capacità a
delinquere”. Si tratta di una valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

recidiva, facendo riferimento ai precedenti penali “non particolarmente risalenti nel tempo”, che,

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