Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2146 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2146 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VIOLA MARIA ROSARIA N. IL 08/05/1935
avverso la sentenza n. 4105/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 30/11/2011,
confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 16/09/2010, appellata da
Maria Rosaria Viola, imputata del reato di cui all’art. 3, comma 3, L. 20 Febbraio
1958 n. 75, come contestato in atti, e condannata alla pena di anni uno e mesi

2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla responsabilità penale dell’imputata.
3. La difesa della ricorrente presentava, in data 31/10/2012, propria
memoria.
4. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché sostanzialmente
ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato e respinto con idonea
motivazione dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perché in contrasto
con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito. Dette
doglianze, peraltro, costituiscono censure in punto di fatto, poiché non inerenti
ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni
operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una
rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli
stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non
consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art.
606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del
02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n.
5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745;
Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

5. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Maria Rosaria
Viola con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P,Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende

2

quattro di reclusione ed C 300,00 di multa.

Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Presidente

Il Componente estensore

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