Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2146 del 12/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2146 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO CALOGERO N. IL 30/05/1978
MOTTO SANDRO (ANCHE PCN) N. IL 25/03/1967
nei confronti di:
RIOTTO SANDRO (ANCHE PCN) N. IL 25/03/1967
avverso la sentenza n. 2/2011 TRIB.SEZ.DIST. di VENTIMIGLIA, del
09/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte vile, l’Avv
Udit i difen.sdr Avv.

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Data Udienza: 12/06/2013

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RITENUTO IN FATTO

1. Calogero GRECO ricorre, tramite il difensore avv. S. Briozzo, avverso la sentenza del
Tribunale di Sanremo, sez. dist. di Ventimiglia, in data 9-3-2012, nella duplice veste di
imputato in relazione alla sua condanna agli effetti civili, in riforma della sentenza del
Giudice di pace di Bordighera 30-3-2010, per i reati di ingiuria, minaccia e
danneggiamento in danno di Sandro Riotto, e di parte civile, in ordine all’assoluzione del
Riotto dal reato di lesioni personali in suo danno con la formula perché il fatto non

2.

La vicenda era generata da una lite per ragioni di viabilità. Il giudice di secondo grado
riteneva che dalla stessa decisione di primo grado, dalla documentazione in atti e dalle
testimonianze assunte emergesse che il Riotto, che viaggiava in autovettura in
compagnia della moglie e dei figli minori, avesse reagito ad un pugno sferratogli dal
Greco riconoscendogli quindi l’esimente della legittima difesa, e che dagli atti risultasse
la prova della responsabilità del Greco per i reati in danno del Riotto.

3. Il

ricorrente deduceva, quanto all’assoluzione del Riotto, vizio motivazionale,

travisamento della prova, inosservanza o erronea applicazione dell’art. 52 cod. pen..
Riportando deposizioni testimoniali, concludeva che non era comprensibile su quali basi
il giudice di appello fosse pervenuto alla conclusione assolutoria e citava la
giurisprudenza di questa corte che esclude la legittima difesa in caso di accettazione di
una sfida.
4.

Quanto alla sua condanna agli effetti civili per i reati di ingiuria, minaccia e
danneggiamento, deduceva motivazione meramente apparente e travisamento delle
deposizioni Di Cicco e Terranova, sollecitando, in ordine all’ingiuria, il riconoscimento
della provocazione o della ritorsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Greco in veste di imputato merita accoglimento, mentre quello
proposto come parte civile è inammissibile.
2.

Coglie nel segno la doglianza di motivazione meramente apparente in punto di
condanna del ricorrente agli effetti civili per i reati di ingiuria, minaccia e
danneggiamento in danno del Riotto, dal momento che, a fronte di assoluzione in primo
grado, la sentenza impugnata si limita ad affermare lapidariamente, senza alcuna
menzione, sia pure concisa, dei motivi di fatto e di diritto alla base della decisione, che
‘Dagli atti emerge altresì la prova della responsabilità del Greco in ordine alle minacce,
al danneggiamento ed alle lesioni (nel dispositivo la condanna agli effetti civili si
riferisce invece ai reati di cui agli artt. 594, 612 e 635 cod. pen.) poste in essere in
danno del Riotto’.

2

costituisce reato per esercizio della legittima difesa.

3. Si impone quindi annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in
grado di appello in punto di statuizioni civili a carico del Greco.
4. E’ invece inammissibile per genericità il ricorso proposto da questi quale parte civile che
si limita, dopo la citazione testuale di due testimonianze non corredata dalle ragioni del
loro eventuale contrasto con il riconoscimento della legittima difesa, a tacciare di
incomprensibilità, alla stregua di esse, tale riconoscimento, per poi richiamare la
giurisprudenza di questa corte che esclude l’esimente in caso di accettazione di una
sfida, in carenza, peraltro, dell’indicazione delle ragioni di attinenza di tale orientamento

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna di Greco Calogero agli effetti civili
per i reati di cui agli artt. 594, 612 e 635 cod. pen., con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Roma 12-6-2013

al caso di specie.

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