Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21459 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21459 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAROLISE ANGELO nato il 24/03/1991 a STOCCARDA
avverso la sentenza del 15/06/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal presidente FIANDANESE FRANCO;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 15/06/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in
data 21/10/2014, nei confronti di PAROLISE ANGELO in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.
Il motivo è inammissibile , in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato, oltre
alle modalità della condotta, anche l’intensità del dolo, fissando, paraltro, una pena base di poco
superiore al minimo edittale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio