Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21457 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21457 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANELLO IGNAZIO nato il 11/03/1966 a PALERMO

avverso la sentenza del 22/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il difensore di fiducia di Ignazio ANELLO impugna tempestivamente la

sentenza del 22.02.2016, con cui la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la
pronuncia del Tribunale di Chieti, di condanna del prevenuto a pena di giustizia,
in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 367 cod. pen. e 189 co. 6 C.d.S.
Assume l’imputato ricorrente, sulla scorta di un unico motivo variamente
articolato, che la Corte abruzzese sarebbe incorsa in “erronea applicazione della
legge penale”, avendo valorizzato, ai fini del proprio convincimento circa la

all’incidente stradale per cui è processo, che ha visto coinvolta la BMW intestata
all’ANELLO, ma che avrebbe poco prima riconosciuto (inaffidabilmernte)
l’imputato alla guida del mezzo, nonostante l’orario notturno e l’alta velocità cui
il conducente procedeva, desumendo da ciò il carattere fittizio e preordinato
della denuncia di furto dell’auto. Denuncia in realtà anticipata telefonicamente ai
Carabinieri alle ore 00.35 – 00.40, ossia ben prima del sinistro, verificatosi 45
minuti dopo, tale circostanza – trascurata tanto dal primo, quanto dal secondo
giudice – valendo a porre in discussione l’intero impianto argomentativo
dell’impugnata sentenza.
2.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui

all’art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicata in dispositivo.
La motivazione del provvedimento impugnato dà conto pienamente delle
ragioni a base della reputata falsità della denuncia contro ignoti che il prevenuto
non aveva esitato a formalizzare, all’evidenza per sottrarsi alle conseguenze,
civili e penali, dell’incidente che aveva verosimilmente cagionato, con la propria
condotta di guida. Con la doverosa puntualizzazione che non emerge in alcun

modo dalla sentenza della Corte abruzzese, né da quella del primo giudice, che il
prevenuto abbia telefonicamente segnalato ai Carabinieri di aver subito il furto
tra le 00.30 e le 00.40 del 6 maggio 2011, bensì solo – alla stregua della
pronuncia di primo grado – che l’odierno ricorrente rappresentò, in sede di
denuncia, formalizzata alle ore 09.50 dello stesso giorno, di aver asseritamente
patito il furto nel ristretto arco di tempo di cui si è appena detto; essendo
peraltro sintomatico che il ricorrente non abbia denunciato la formale esistenza
di un vizio di travisamento della prova, rispetto al quale non risulta comunque
aver adempiuto all’onere di prova a suo carico, tenuto conto di quanto sopra
rilevato.
Alla doverosa declaratoria d’inammissibilità del ricorso, per manifesta
infondatezza, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

colpevolezza dell’imputato, le dichiarazioni di un teste che non ha assitito

processuali e della somma di giustizia indicata in dispositivo, in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 12.04.2018

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