Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21456 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21456 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALIA VITO nato il 10/03/1970 a GRAVINA DI PUGLIA

avverso la sentenza del 16/06/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PADOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI DIOTALLEVI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PADOVA, con sentenza in data 16/06/2015, applicava nei
confronti di CALIA VITO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di
cui all’ art. 628 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato in relazione all’art. 129
c.p.p.
Il motivo è inammissibile; è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di
patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così decis

/05/2016

Il Consig

stensore

GIOVA

TALLEVI

Il Presidente
F

CO FIAN DANESE

129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli

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