Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21455 del 12/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21455 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORELLI SERGIO nato il 13/12/1963 a MONTEROTONDO
avverso la sentenza del 26/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Data Udienza: 12/04/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Il difensore di fiducia di Sergio MORELLI propone tempestivo ricorso per
cassazione avverso la sentenza del 26.02.2016, con cui la Corte d’appello di
L’Aquila ha confermato la condanna inflitta al prevenuto dal tribunale di Pescara,
in relazione al reato previsto e punito dall’art. 337 cod. pen. Tanto per non esser
stato considerato che, a seguito di un precedente alterco, il ricorrente versava
“in una condizione di confusione”, onde non si era neppure accorto
circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, cui la Corte distrettuale si
sarebbe sottratta.
2.
Il ricorso proposto va dichiarato senza meno inammissibile: esso, infatti,
si basa sostanzialmente su una difforme ricostruzione del fatto, a fronte della
lineare prospettazione risultante convergentemente dalle due sentenze di merito.
Il che non è notoriamente consentito nella presente sede di legittimità, senza
necessità di soffermarsi oltre sul punto.
Segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di giustizia indicata in dispositivo, in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018
dell’intervento della P.S., da ciò conseguendo la necessità di una rigorosa verifica