Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21454 del 12/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21454 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SERIO MARCO nato il 19/07/1977 a ROMA
avverso la sentenza del 16/02/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Presidente ANNA PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 12/04/2018
La difesa di Marco Serio ha proposto ricorso avverso la sentenza del 16/02/2016 della Corte
d’appello di Ancona, che ha confermato l’affermazione di responsabilità in relazione
all’imputazione di cui all’art. 378 cod. pen.
Nell’impugnazione si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di accertamento
di responsabilità, per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod.
pen., e di determinazione della pena.
In particolare non risulta denunciata in quella sede violazione di legge per la mancata
applicazione dell’esimente, il cui fondamento va ricercato in elementi di fatto che non hanno
costituto oggetto di accertamento nelle sedi di merito, né di allegazione, cosicché rimane
raggiunta dalla preclusione della sua verifica in questa fase ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Analogamente deve escludersi fondamento all’eccepito vizio di motivazione, relativo alla
determinazione della pena, posto che non risulta formulata alcuna censura al riguardo in atto di
appello, rispetto alla quale potesse sorgere l’onere argomentativo specifico che si rivendica.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 12 aprile 2018
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
Invero l’impugnazione non si rapporta in alcun modo alla pronuncia impugnata, ed ai motivi di
appello proposti.