Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21452 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21452 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORRECA PAOLO nato il 13/08/1973 a VASTO

avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Il difensore di fiducia di Paolo PORRECA ricorre per cassazione avverso la

sentenza del 02.02.2017, con cui la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la
pronuncia del Tribunale di Pescara, di condanna del proprio assistito alla pena di
giustizia di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di evasione (dagli
arresti domiciliari).
Duplice è la doglianza formalizzata dal ricorrente: la prima, incentrata sul

sollevate con l’atto di appello, essendosi la Corte limitata a reiterare il censurato
percorso argomentativo del primo giudice; la seconda, avente ad oggetto la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui la sentenza impugnata
sarebbe incorsa, con riferimento al trattamento sanzionatorio a carico del
prevenuto, avuto riguardo altresì all’omesso riconoscimento delle attenuanti
generiche.
2.

Attraverso il primo motivo di doglianza, il ricorrente intende in realtà far

valere una difforme ricostruzione del fatto, notoriamente non consentita nella
presente sede di legittimità, a fronte di una motivazione che dà conto
adeguatamente delle ragioni della completezza dell’accertamento svolto dagli
operanti, significativo della mancata presenza nell’abitazione dell’imputato.
Quanto all’entità della pena a carico dell’imputato, essa è stata
determinata nel minimo edittale, aumentato nella misura predeterminata dalla
legge per via della contestata e ritenuta recidiva. Mentre, per ciò che attiene alle
attenuanti generiche, la Corte distrettuale ha dato atto delle congrue ragioni
ritenute ostative alla concessione dell’invocato beneficio.
Alla doverosa declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di giustizia
indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

difetto di motivazione, derivante dalla mancata risposta alle problematiche

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