Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21448 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21448 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZIRAOUI TARIK nato il 09/08/1978

avverso la sentenza del 31/07/2015 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 16/05/2016

a

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di VERONA, con sentenza in data 31/07/2015, applicava nei confronti di ZIRAOUI
TARIK la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’ art. 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato e alla valutazione della
congruità della pena.
I motivi sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati ovvero non consentiti.
E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo,
invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995,
Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso
di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p.
Inoltre, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni
Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere
dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legenn. Ipotesi che, di
certo, non ricorre nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così

o il 16/05/2016

Il

liere Estensore
CERV ORO

Il Presidente
FR

O FI NDANESE

accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle

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