Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21448 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21448 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DONATO VINCENZO nato il 29/01/1966

avverso la sentenza del 29/05/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Il difensore di fiducia di Vincenzo

DONATO propone tempestiva

impugnazione avverso la sentenza in data 29.05.2017, con cui la Corte d’appello
di Torino ha confermato la declaratoria di colpevolezza emessa nei confronti del
prevenuto dal g.u.p. del Tribunale dello stesso capoluogo, in relazione al
contestato concorso nel reato previsto e punito dall’art. 322 co. 2 cod. pen., pur
facendo luogo a rideterminazione della pena relativa, per effetto della disposta
esclusione della recidiva ascritta.

distrettuale sarebbe inficiata da violazione di legge e vizio di motivazione: ciò per
aver reputato sussistente il reato ascritto, senza essere “in grado di indicare,
attraverso un giudizio

ex ante,

se il reato potesse essere escluso in

considerazione dell’inidoneità dell’offerta e della promessa a conseguire lo scopo,
stante anche la mancanza di un rapporto causale tra l’offerta (che deve
comunque considerarsi risibile) e qualsivoglia prestazione del pubblico ufficiale”.
2.

L’impugnazione illustrata, che reitera critiche già sottoposte al vaglio della

Corte distrettuale e dalla stessa motivatamente disattese, non sfugge ad un
preliminare e doveroso giudizio di inammissibilità, per via della propria
genericità.
3.

La sentenza impugnata ha argomentato – in termini lineari e coerenti e

perciò incensurabili in questa sede di legittimità – che la condotta del DONATO fu
pacificamente funzionale all’interesse del GRECO, all’epoca affidato in prova ai
serrvizi sociali, che aveva in prima persona caldeggiato un incontro presso l’UEPE
con la partecipazione dell’odierno ricorrente, a maggior ragione in considerazione
del fatto che l’offerta di denaro da parte del succitato DONATO fu concretizzata
dopo che il pubblico ufficiale aveva palesato le proprie perplessità, prima della
stesura della relazione finale da sottoporre al competente magistrato di
sorveglianza. Donde l’evidente sussistenza del nesso di causalità fra condotta del
soggetto agente ed atto del pubblico ufficiale, rilevando altresi la Corte che il
denaro in questione era costituito “da un numero rilevante di banconote da 20 e
50 euro, precedentemente arrotolate all’interno del pacchetto” di chewing gum
appositamente posto sulla scrivania della funzionaria, al termine dell’incontro, ad
escludere che si potesse essere trattato – come sostenuto – di un mero “regalo,
alla stregua di qualunque altra strenna natalizia” (i fatti sono del 9 dicembre
2010).
L’assenza di qualsivoglia reale censura a detto costrutto motivazionale
consegna il ricorso all’inevitabile declaratoria già anticipata, cui seguono, ex lege,

Assume in proposito il legale ricorrente che la sentenza della Corte

le statuizioni previste dall’art. 616 del codice di rito, così come specificate in
dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 12.04.2018

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