Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21447 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21447 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BACHIS FEDERICO nato il 30/09/1976 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 13/05/2015 del TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE di CAGLIARI, con sentenza in data 13/05/2015, applicava nei confronti di BACHIS
FEDERICO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’ art. 648
c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al diniego dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p.
Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, non è consentito. Infatti, in tema di patteggiamento, una
volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della
di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della
mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il
caso che l’accordo abbia presupposto una modifica dell’imputazione originaria (Cass.Sez.VI,
sentenza n. 32004/2003 Rv. 228405). L’obbligo di motivazione in ordine all’entità della pena va poi
ritenuto assolto da parte del giudice quando egli dia atto di avere positivamente effettuato la
valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena (Cass. Sez. V,
Sent. n. 489/2000 Rv. 215489); la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena
proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta
perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non e’ revocabile
unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a
far valere le proprie difese ed eccezioni, non e’ legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a
sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo
al quale le parti processuali sono addivenute (Cass. sez III, 27.3.2001, Ciliberti, Rv. 219852).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così

il 16/05/2016

Il ‘onsici iere Estensore
CERVA RO

Il Presidente

n

eDANESE

pena, non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto

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