Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21446 del 12/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21446 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIAVAROLI DANTE nato il 14/06/1958 a PENNE

avverso la sentenza del 08/04/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il difensore di fiducia di Dante CHIAVAROLI propone impugnazione

avverso la sentenza in data 08.04.2016, con cui la Corte d’appello di Ancona ha
confermato la statuizione di colpevolezza del prevenuto per il reato previsto e
punito dall’art. 336 cod. pen., pur rideterminando la pena a suo carico per effetto
della contestuale declaratoria di prescrizione dell’ulteriore addebito elevato ai
sensi dell’art. 651 cod. pen.
Deduce il legale ricorrente che l’anzidetta sentenza sarebbe censurabile

pervenendo ad una motivazione illogica e contraddittoria, in particolare là dove si
dà atto essere intervenuta la minaccia da parte dell’imputato “dopo che il
pubblico ufficiale aveva effettuato le dovute segnalazioni”, quindi senza poter
più incidere sul suo operato, rilevando al più in funzione dell’integrazione del
diverso e meno grave reato di cui all’art. 612 cod. pen.; e, ancora, per aver
ritenuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen., a fronte di una
contestazione per il differente addebito previsto e punito dall’art. 336 cod. pen.;
b) per aver erratamente omesso di applicare – anche in questo caso con
l’apparente supporto di una motivazione illogica, carente e contraddittoria – la
causa di non punibilità disciplinata dall’art. 131 bis cod. proc. pen., prendendo in
considerazione solo le modalità della condotta dell’iumputato, in difetto di una
doverosa valutazione globale di tutti i parametri rilevanti ai fini dell’applicazione
dell’istituto.
1.1

Con memoria pervenuta in cancelleria il 28 marzo u.s., le già illustrate

doglianze sono state ulteriormente ribadite.
2.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni

previste dall’art. 616 del codice di rito, nella misura di giustizia specificata in
dispositivo.
Non consentito e generico è il primo profilo di doglianza, che, per un
verso, pretende di negare la stessa oggettività del reato oggetto di condanna
sulla scorta della propria personale estrapolazione di un singolo frammento
probatorio, senza un reale confronto con la ben diversa ricostruzione della
vicenda nella sua completezza, quale emerge dalla sentenza impugnata; per
altro verso, si duole di una pretesa diversità di qualificazione giuridica, in realtà
non compiuta dalla Corte, che ha confermato integralmente sia la ricostruzione
del fatto compiuta dal primo giudice, sia il titolo del reato contestato e dallo
stesso ritenuto, dovendosi ritenere frutto di un semplice refuso la mera
indicazione dell’art. 337 cod. pen., che compare a pag. 4 della motivazione della

sotto i seguenti profili: a) per non aver dato risposta alle doglianze difensive,

sentenza impugnata, sintomaticamente senza alcun ulteriore approfondimento
sul punto.
Egualmente non consentita è la seconda censura, con cui il ricorso
pretende di sostituire – peraltro in termini del tutto assertivi – la propria
valutazione sulla rilevanza del fatto a quella motivatamente compiuta dalla Corte
distrettuale, che ha attribuito rilievo determinante – e perciò ostativo – alle
descritte “circostanze e modalità di attuazione della condotta illecita”.
P.Q.M.

spese processuali ed al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA