Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21445 del 12/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21445 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRISTIANI ANTONIO VALERIO nato il 28/08/1985 a ANDRIA
avverso la sentenza del 15/12/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Data Udienza: 12/04/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Il difensore di fiducia di Antonio Valerio CRISTIANI impugna
tempestivamente la sentenza del 15.12.2016, con cui la Corte d’appello di Bari
ha confermato la sua declaratoria di colpevolezza per il reato di evasione (dagli
arresti domiciliari), pur riducendo a mesi quattro di reclusione la pena inflittagli,
per effetto della concessione delle attenuanti generiche e tenuto conto delle già
riconosciute diminuenti di cui all’art. 89 cod. pen. e del rito, ferma l’applicazione
Unica è la doglianza svolta dal ricorrente, il quale denuncia la pretesa
“elusione dell’obbligo motivazionale” in ordine alla determinazione del
trattamento sanzionatorio a carico del proprio assistito, in particolare risultando
“alquanto contenuta” la riduzione operata ai sensi del succitato art. 89 cod. pen.
2.
La pena a carico del CRISTIANI è stata determinata dalia Corte
distrettuale tenendo fermo il conteggio compiuto dal primo giudice – il quale, nel
muovere dal minimo edittale e nell’applicare in misura non del tutto piena la
diminuente ex art. 89 cod. pen., aveva altresì dato atto dei precedenti a carico
dell’imputato – ed operando su quello la riduzione massima connessa al
riconosciuto beneficio di cui all’art. 62 bis cod. pen., così pervenendo alla misura
finale in precedenza indicata, assolutamente contenuta e modesta.
A fronte di tanto, del tutto generica si palesa la doglianza del ricorrente,
che non può che comportare la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione,
cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di giustizia indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018
della misura di sicurezza della casa di cura e custodia, per la durata di mesi sei.