Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21444 del 12/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21444 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAROZZI ADELAIDE nato il 22/03/1975 a ASCOLI PICENO
avverso la sentenza del 09/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Data Udienza: 12/04/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Il difensore di fiducia di Adelaide MAROZZI propone tempestivo ricorso
per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 09.06.2016, la Corte di
appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno, di
condanna della prevenuta a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 337 e 341
bis cod. pen., posti in essere in danno dei militari dell’Arma indicati nelle
rispettive imputazione sub a) e b).
Segnatamente, il legale ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 lett.
ritenuta assenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico
ufficiale, essendosi la prevenuta asseritamente limitata “ad esporre il proprio
dissenso”, senza intendere “in alcun modo impedire od ostacolare la condotta
degli agenti intervenuti”; secondariamente, in ragione della mancata concessione
delle attenuanti generiche, di cui “la lieve entità del danno e le circostanze dei
fatti, nonché le condizioni disagiate di vita della giovane” avrebbero giusitificato il
riconoscimento.
2.
Il ricorso è inammissibile, onde s’impone la relativa declaratoria„ con le
consequenziali statuizioni previste dall’art. 616 del codice di rito, nei termini di
giustizia di cui in dispositivo.
Generico e comunque non consentito è il primo motivo di doglianza, con
cui il legale ricorrente reitera la medesima doglianza già sottoposta al vaglio
della Corte distrettuale e dalla stessa motivatamente disattesa, attraverso il
richiamo alle convergenti risultanze istruttorie e la sintomatica sottolineatura che
fu necessaria far intervenire una Volante della P.S. per porre fine alla condotta
aggressiva ed ingiuriosa dell’odierna imputata, in palese stato di alterazione
alcolica.
Egualmente non consentita è la censura finale, avendo la sentenza dato
atto – con motivazione scevra da incongruenze di sorta e perciò incensurabile in
questa sede – delle ragioni ostative al riconoscimento del beneficio di cui all’art.
62 bis cod. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018
b) del codice di rito, sotto un duplice profilo: in primo luogo, per via della