Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21443 del 12/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21443 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VACCA COSMA DAMIANO nato il 28/11/1988 a TERLIZZI
avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Data Udienza: 12/04/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Cosiong, Damiano VACCA, con atto a propria firma, impugna
tempestivamente la sentenza del 18.10.2016, con cui la Corte d’appello di Bari
ha confermato la sua declaratoria di colpevolezza per il reato di evasione (dagli
arresti domiciliari), pur riducendo a mesi otto di reclusione, tenuto conto delle
già concesse attenuanti generiche (con valutazione di equivalenza rispetto alla
recidiva ex art. 99 co. 4 cod. pen.) e della riduzione del rito, la pena inflittagli.
pregressa rinuncia innanzi alla Corte distrettuale dei motivi aventi ad oggetto il
merito della vicenda, lamenta la mancata formulazione di un più favorevole
giudizio di valenza, ai sensi dell’art. 69 cod. pen., che avrebbe consentito
l’irrogazione di una pena ritenuta maggiormente conforme al “minimo disvalore
della condotta posta in essere” e coerente alla funzione rieducativa della stessa.
2.
Plurimi sono i profili d’inammissibilità dell’illustrato ricorso, essendo qui
sufficiente il riferimento al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti,
sancito dal succitato art. 69 cod. pen., per l’ipotesi di concorso con la recidiva di
cui al quarto comma dell’art. 99 dello stesso codice, come appunto nel caso di
specie.
Alla doverosa declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di giustizia
indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018
Unica è la doglianza svolta dal ricorrente, il quale, dato atto della