Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2144 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2144 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Abdallah Sami, nato In Marocco II 21.1.86
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Bologna del 24.4.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di mesi 8 di
reclusione e 1600 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice abbia dato una motivazione
apparente in ordine alla qualificazione giuridica data ai fatti, al riconoscimento di attenuanti ed
alla congruità della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il
giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” (

da ult., Sez. II, 12.10.05,

Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto,
operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo
raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez.
III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle
P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844).

Data Udienza: 16/11/2012

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il Con

estensore

ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di
legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza
impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129.
Diversamente, (sez. V 15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella
motivazione, della esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita
motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, infatti, che il G.i.p. ha fondato le
ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., asserendo che«vi
prova del fatto contestato desunto dalla notizia di reato, dal verbale di arresto, dal verbale di
perquisizione e sequestro, dagli esiti della verifica tossicologica, dalle s.i.t. di Sca vello Anegelo,
dagli esiti dell’attività di captazione telefonica, dalla confessione dell’imputato».
Risultano, altresì, adeguatamente motivati anche il riconoscimento dell’attenuante
speciale del comma 5 e delle attenuanti generiche (concordate dalle parti) con il richiamo alla
modesta consistenza dello stupefacente ed alla confessione dell’imputato. Anche la pena,
infine, è stata giudicata “congrua” (a dimostrazione di una esplicita verifica a riguardo).

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