Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21439 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21439 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATANZARO CRISTIAN nato il 15/01/1988 a PALERMO
avverso la sentenza del 24/06/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRNTO
La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 24/06/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 02/04/2014, nei
confronti di CATANZARO CRISTIAN in relazione al reato di cui alli art. 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il
giudice &appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame. Le censure sono inammissibili; le valutazioni di merito sono, infatti,
principi giurisprudenziali e kargomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., Sent.n.24/1999,
Spina, Rv.214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento delléimpugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
delliart.591, co.1 lett.c) c.p.p., nelléinamnnissibilità (Cass.Sez.II, Sent. n. 11951/2014 Rv. 259425;
Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice déappello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione
(v.pag.3 della sentenza impugnata)
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così d
Il
. so il 16/05/2016
liere Estensore
TVADORO
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Il Presidente
O F ANDANESE
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai