Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21437 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21437 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
APICE FRANCESCO nato il 21/02/1976 a NAPOLI

avverso la sentenza del 22/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

n

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Francesco APICE, con atto a propria firma, ricorre per cassazione avverso

la sentenza in data 22.06.2016, con cui la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sua condanna alla pena di giustizia di mesi otto di reclusione
– previo riconoscimento delle attenuanti generiche, prevalenti rispetto all’ascritta
recidiva reiterata – in relazione al reato di evasione (dagli arresti domiciliari).
Deduce il ricorrente che la Corte partenopea avrebbe omesso di verificare
– come suo dovere – la sussistenza di cause di non punibilità, rilevanti ai sensi

quanto all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo agli artt. 132 e
133 cod. pen., 27 Cost. e 49 co. 3 C.E.D.U., stante la rilevata genericità ovvero, comunque, la insufficiente specificità – delle argomentazioni svolte in
proposito dalla sentenza impugnata.
2.

Palese è l’inammissibilità dell’illustrato ricorso, risoltosi nella mera

formulazione degli enunciati astratti in precedenza riportati, senza che gli stessi
siano stati riempiti di contenuto effettivo, con riferimento alla concretezza della
presente vicenda processuale. Non senza aggiungere, quanto alla prima censura,
che l’odierno ricorrente risulta aver sintomaticamente formalizzato rinuncia, in
sede di appello, agli originari motivi di gravame inerenti alla declaratoria di
colpevolezza; quanto alla seconda, che essa non ha alcuna ragion d’essere,
essendo state le attanunati generiche già concesse, addirittura dal primo giudice;
quanto alla terza ed ultima, che la Corte territoriale ha dato conto
adeguatamente delle ragioni alla base del trattamento sanzionatorio irrogato e
da essa tenuto fermo.
La violazione dei precetti stabiliti dall’art. 581 lett. c) del codice di rito
– giusta la formulazione vigente al tempo della proposizione del ricorso, cui
corrisponde l’attuale lettera d) della norma medesima – comporta, dunque,
l’anticipata declaratoria, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di giustizia indicata in dispositivo, in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

dell’art. 129 del codice di rito, in ogni caso ricorrendo vizio di motivazione,

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