Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21436 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21436 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORLANDO CIRO nato il 22/07/1973 a NAPOLI

avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Ciro ORLANDO, con atto a propria firma, ricorre per cassazione avverso la

sentenza in data 01.07.2016, con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato
la sua condanna alla pena di giustizia di mesi sei di reclusione – previo
riconoscimento delle attenuanti generiche, con valutazione di equivalenza
rispetto alla contestata e ritenuta recidiva reiterata – in relazione al reato di
evasione (dagli arresti domiciliari).
Deduce il ricorrente che la Corte partenopea avrebbe omesso di verificare

dell’art. 129 del codice di rito, in ogni caso ricorrendo vizio di motivazione,
quanto all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo agli artt. 132 e
133 cod. pen., 27 Cost. e 49 co. 3 C.E.D.U., stante la rilevata genericità ovvero, comunque, la insufficiente specificità – delle argomentazioni svolte in
proposito dalla sentenza impugnata.
2.

Palese è l’inammissibilità dell’illustrato ricorso, risoltosi nella mera

formulazione degli enunciati astratti in precedenza riportati, senza che gli stessi
siano stati riempiti di contenuto effettivo, con riferimento alla concretezza della
presente vicenda processuale, al di là del rilievo, quanto alla contestatazione
della motivazione in punto di pena, che ques’ultima è stata determinata in
misura pari al minimo edittale previsto al tempo della commissione del fatto
(05.07.2010), onde non abbisognava di alcuna giustificazione, di cui comunque
la Corte territoriale ha dato atto.
La violazione dei precetti stabiliti dall’art. 581 lett. c) del codice di rito
– giusta la formulazione vigente al tempo della proposizione del ricorso, cui
corrisponde l’attuale lettera d) della norma medesima – comporta, dunque,
l’anticipata declaratoria, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di giustizia indicata in dispositivo, in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

– come suo dovere – la sussistenza di cause di non punibilità, rilevanti ai sensi

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