Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21435 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21435 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZOLI MASSIMO nato il 20/09/1986 a MODENA
MINUTOLO GENNARO nato il 21/10/1989 a NAPOLI
CERULLO MARIO nato il 08/12/1992 a AVELLINO
GIULIANI ERRICO nato il 06/09/1990 a NAPOLI

avverso la sentenza del 12/05/2014 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
MODENA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI DIOTALLEVI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MODENA, con sentenza in data 12/05/2014, applicava nei
confronti di MAZZOLI MASSIMO, MINUTOLO GENNARO, CERULLO MARIO, GIULIANI ERRICO, la
pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP e altro
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, MAZZOLI MASSIMO, MINUTOLO GENNARO,
CERULLO MARIO, GIULIANI ERRICO, deducendo il seguente motivo con separati ricorsi:violazione
di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità e mancata applicazione
dell’art. 129 c.p.p.
Il motivo è inammissibile; è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di
patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.

129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause

di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al

suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della

causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al

versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così

il 16/05/2016

Il Co

re Estensore

Il Presidente

GIO

DIO ALLEVI

FRANCO FIA DANESE
t

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