Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21435 del 12/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21435 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IAVAZZO PAOLO nato il 15/09/1974 a CARDITO
avverso la sentenza del 06/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Data Udienza: 12/04/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Il difensore di fiducia di Paolo IAVAZZO ricorre per cassazione avverso la
sentenza in data 06.06.2016, con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato
la sua condanna alla pena di giustizia di anni uno di reclusione (con la
diminuente del rito abbreviato), in relazione al reato di evasione (dagli arresti
domiciliari).
Deduce il ricorrente che la Corte partenopea avrebbe omesso di verificare
– come suo dovere – la sussistenza di cause di non punibilità, rilevanti ai sensi
motivazionale”, asseritamente assolto solo sulla base di “affermazioni apodittiche
ed ampie locuzioni prive di riscontro alcuno”, nonostante gli elementi emersi nel
corso delle indagini preliminari.
2.
Palese è l’inammissibilità dell’illustrato ricorso, risoltosi nella mera
formulazione degli enunciati astratti in precedenza riportati, senza che gli stessi
siano stati riempiti di contenuto concreto, con riferimento alla specificità del fatto
per cui è processo.
La violazione dei precetti stabiliti dall’art. 581 lett. c) del codice di rito
– giusta la formulazione vigente al tempo della proposizione del ricorso, cui
corrisponde l’attuale lettera d) della norma medesima – comporta, dunque,
l’anticipata declaratoria, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di giustizia indicata in dispositivo, in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018
dell’art. 129 del codice di rito, in ogni caso non apparendo “soddisfatto l’obbligo