Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21433 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21433 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EQUABILE ROSARIA nato il 16/01/1954 a NAPOLI

avverso la sentenza del 29/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Il difensore di fiducia di Rosaria EQUABILE impugna tempestivamente la

sentenza del 29.06.2016, con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato la
condanna della propria assistita a pena di giustizia, in relazione al reato di
evasione (dagli arresti domiciliari): ciò per non avere la Corte partenopea
“valutato l’applicazione della causa di non punibilità” di cui all’art. 131 bis cod.
pen., così incorrendo nella dedotta violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Palese è l’inammissibilità dell’illustrato ricorso, atteso che, per

giurisprudenza pressoché unanime – che il Collegio condivide e da cui non ha
dunque motivo di discostarsi – “La causa di esclusione della punibilità per la
particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta
per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data
della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art.
606, comma 3, cod. proc. pen.” (così, da ultimo, Sez. 5, sent. n. 57491 del

23.11.2017, Rv. 271877): il che si attaglia pienamente al caso di specie,
risultando la deduzione ovviamente estranea,

ratione temporis,

al tenore

dell’atto d’appello, ma non formalizzata neppure nel corso del relativo giudizio.
Alla doverosa declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di giustizia
indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

2.

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