Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21432 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21432 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEVACOVICH MANOLO nato il 18/02/1994 a MILANO

avverso la sentenza del 31/03/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 31/03/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 26/11/2014, nei confronti di
LEVACOVICH MANOLO riduceva la pena e confermava la condanna in relazione al reato di cui agli
artt.110, 628 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato e alla disciplina del
concorso nel reato.
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il
giudice del gravame. Le censure sono inammissibili; le valutazioni di merito sono, infatti,
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e léargomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., Sent.n.24/1999,
Spina, Rv.214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento delléimpugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
delléart.591, co.1 lett.c) c.p.p., nelléinammissibilità (Cass.Sez.II, Sent. n. 11951/2014 Rv. 259425;
Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice déappello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Il Presidente

giudice &appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal

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