Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21431 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21431 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANGIORGI VINCENZO nato il 23/05/1970 a CATANIA
MALGIOGLIO CONCETTA IMMACOLATA nato il 15/02/1974 a PALAGONIA
avverso la sentenza del 21/04/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 21/04/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MANTOVA, in data 01/02/2012, nei
confronti di SANGIORGI VINCENZO e MALGIOGLIO CONCETTA IMMACOLATA, in relazione al
reato, contestato in concorso di cui ali art. 648 c.p.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
SANGIORGI VINCENZO e MALGIOGLIO CONCETTA IMMACOLATA deducono entrambi violazione di
legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, non essendo
stata acquisita la dichiarazione autoaccusatoria di Sangiorgi Antonino.
gravame; i motivi pertanto vanno considerati non specifici, non solo per la loro indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dellèimpugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi delléart.591, co.1
lett.c) c.p.p., nelléinammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice déappello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione in
assenza di prova che gli imputati siano autori del furto. Lo stesso dicasi per la mancata acquisizione
della prova richiesta in assenza di istanza di rinnovazione del dibattimento, ed essendo la
dichiarazione intervenuta solo dopo l’assoluzione del dichiarante e contraddittoria con le evidenze
processuali.
I ricorsi vanno dichiarati quindi inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
iere Estensore
Il Presidente
Nei ricorsi vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del