Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21431 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21431 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASO GENNARO nato il 26/04/1945 a GRUMO NEVANO

avverso la sentenza del 15/09/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

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Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Il difensore di fiducia di Gennaro CASO impugna tempestivamente per

cassazione la sentenza in data 15.09.2015, con cui la Corte di appello di Napoli
ha dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto e punito dall’art. 368 cod.
pen., per il quale il prevenuto aveva riportato condanna in primo grado da parte
del Tribunale dello stesso capoluogo campano.
Deduce il legale ricorrente plurime violazioni, rilevanti ai sensi dell’art.

avrebbe dovuto rilevare la nullità del giudizio di primo grado, per via
dell’incompetenza territoriale tempestivamente dedotta;

b)

la prescrizione

sarebbe maturata già all’epoca del giudizio innanzi al Tribunale, che avrebbe
dunque dovuto far luogo alla relativa declaratoria e non alla statuizione di
condanna; c) la Corte medesima avrebbe malamente fatto ricorso al disposto
dell’art. 469 del codice di rito, estraneo al giudizio di appello, e comunque non ne
avrebbe rispettato le prescrizioni, per via del mancato avviso all’imputato, che
quindi “non è stato posto nelle condizioni di esprimere il suo consenso e di
scegliere se rinunziare alla prescrizione”;

d) la sentenza impugnata sarebbe

connotata da travisamento della prova, nella parte in cui attribuisce al CASO
l’affermazione di aver firmato la fideiussione alla base dell’imputazione per cui è
processo, laddove l’imputato ha asserito di aver firmato altro foglio, che non
lesse e di cui non gli sarebbe stata data lettura; e) sussisterebbe altresì il vizio di
motivazione apparente, atteso che “la Corte di merito dà per scontata la
responsabilità del CASO, non fornendo alcuna effettiva motivazione”.
2.

L’impugnazione proposta va dichiarata inammissibile.
Preliminare risulta la delibazione della questione procedurale di cui al

precedente punto c), in ordine alla quale le Sezioni Unite di questa Corte, con
recente sentenza n. 28954 del 27.04.2017, ric. Iannelli, Rv. 269810, hanno
statuito che

“Nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata “de plano” in

violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di
condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa
estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza,
sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la
Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129,
comma secondo, cod. proc. pen.”. Con la doverosa precisazione che, stante il
deprecabile ritardo con cui è stato notificato l’estratto contumaciale della
sentenza in questione, all’atto della formalizzazione del presente ricorso tale

606, co. 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., atteso che: a) la Corte territoriale

decisione era già nota, essendone state depositate anche le motivazioni, onde da
essa il ricorrente non poteva prescindere.
Per il resto, la Corte territoriale si è richiamata alla pronuncia del primo
giudice ed ha escluso la ricorrenza nella fattispecie della evidenza della prova
dell’assenza di responsabilità dell’imputato, che neppure risulta dedotta con il
ricorso. Risultano per l’effetto assorbite tutte le ulteriori questioni, essendo solo il
caso di osservare, quanto alla rinuncia alla prescrizione, che l’imputato si è
limitato sterilmente ad evocare tale possibilità senza concretamente

motivo di doglianza, con cui è stata addirittura lamentata l’omessa rilevazione di
detta causa estintiva già da parte del giudice di primo grado.
Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., nella misura di
giustizia indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

formalizzarla, risultando anzi il suo assunto contraddittorio rispetto al precedente

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