Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21430 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21430 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARCHI MATTEO nato il 12/08/1970 a MANTOVA

avverso la sentenza del 26/02/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 26/02/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MANTOVA, in data 08/05/2014, nei confronti di
MARCHI MATTEO riduceva la pena e confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 628
c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro
decisione impugnata e quelle poste a fondamento delléimpugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi
delléart.591, co.1 lett.c) c.p.p., nelléinannmissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Circa la concessione delle attenuanti generiche, rammenta il Collegio che essa risponde a una
facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti
atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della
pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno
intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne’ l’applicazione di esse
costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come
riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento
(Cass.Sez.I, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591).Nella specie la Corte territoriale ha spiegato di non
ritenere léimputato meritevole delle invocate attenuanti per i precedenti dell’imputato e il suo
negativo comportamento processuale. Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del
diniego, che le censure del ricorrente non valgono minimamente a scalfire. A ciò aggiungasi che, in
data 27.1.2016, l’imputato con dichiarazione presentata all’Ufficio Matricola della C.C. di Mantova,
ove trovasi detenuto, ha rinunciato al ricorso.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

il 16/05/2016
iere Estensore
RitDORO

Il Presidente
FRi O FI NDANESE

indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della

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