Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21430 del 12/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21430 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TOSCANO GIAN LUCA nato il 13/02/1996 a SAN GIORGIO A CREMANO
avverso la sentenza del 13/07/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Data Udienza: 12/04/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Il difensore di fiducia di Gianluca TOSCANO impugna tempestivamente la
sentenza del 13.07.2016, con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato la
condanna a pena di giustizia irrogata all’imputato dal Tribunale dello stesso
capoluogo in relazione al contestato fatto di evasione dagli arresti domiciliari.
Assume il legale ricorrente che la pronuncia anzidetta sarebbe
censurabile, in primo luogo, per vizio di motivazione, atteso che le
argomentazioni della Corte territoriale si discosterebbero dai risultati emersi
esposte con l’impugnazione a suo tempo formalizzata, significative dell’assenza
dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, alla luce delle
ragioni (una “violenta crisi d’ansia”) che determinarono il TOSCANO ad
allontanarsi dal luogo di restrizione per recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale
Loreto Mare. Secondariamente, per violazione di legge, alla stregua della
mancata applicazione dell’esimente dello stato di necessità, discendente da
quanto sopra, in presenza di tutti i requisiti di legge.
2.
L’illustrato ricorso va dichiarato inammisibile, con ogni conseguente
statuizione, ex art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia di cui in
dispositivo.
Entrambe le illustrate doglianze si fondano su una ricostruzione in punto
di fatto della vicenda, che la Corte partenopea ha puntualmente preso in esame
e disatteso, evidenziando la mancata dimostrazione della pretesa crisi di panico,
per non esser mai giunto l’imputato presso l’ospedale indicato, comunque
inidonea ad integrare l’invocata esimente. Ciò con cui, in concreto, il ricorso non
si confronta affatto, limitandosi al richiamo di una pretesa certificazione in atti
– la cui esistenza non emerge dalla sentenza impugnata – relativa ad “un
percorso di sostegno psicologico”, seguito dall’imputato per “disturbo d’ansia con
attacchi di panico”, comunque del tutto irrilevante rispetto al primo rilievo critico
della Corte distrettuale, che di per sé vale a travolgere, in termini logicamente
ineccepibili, la prospettazione difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018
dall’espletata istruttoria dibattimentale, senza dare contezza delle doglianze