Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2143 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2143 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Jarmouni Abdellah (o Abdellhak), nato a Casablanca (Marocco) I’1.1.74
imputato art. 73 T.U. 309/90
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Bologna del 26.9.11

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Premesso che, con la sentenza impugnata al ricorrente è stata applicata la pena di anni
2 e mesi 8 di reclusione e 12.000 C di multa in relazione alla violazione dell’art. 73 T.U.
309/90;
Rilevato che, con il presente ricorso si denuncia “mancanza di motivazione”;
Premesso che la sola genericità dell’asserto
presente declaratoria di inammissibilità;

sarebbe sufficiente a giustificare la

Ricordato che, comunque, l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. In proc. Scafidi, Rv,
232844) sì che anche una valutazione sintetica del fatto – come operata anche nella presente
sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto
dalle parti.

Data Udienza: 16/11/2012

Precisato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma
di 1500 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
dichiara
inammissibile il ricorso e

il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende
della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il Pr sidente

condanna

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