Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21428 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21428 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CONTIELLO ANGELO nato il 17/01/1994 a NAPOLI
CONTIELLO SERGIO nato il 22/08/1966 a NAPOLI

avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il comune difensore di fiducia di Angelo e Sergio CONTIELLO formalizza

impugnazione, con un unico atto, avverso la sentenza in data 01.07.2016, con
cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, di
condanna dell’imputato a pena di giustizia, in relazione al reato previsto e punito
dall’art. 367 cod. pen., quanto a Sergio CONTIELLO, riformando invece la
pronuncia medesima quanto ad Angelo CONTIELLO, assolto dall’addebito di
guida senza patente per non essere il fatto più previsto come reato, con

competenza.
Deduce il legale ricorrente, nell’ordine, che la Corte distrettuale non
avrebbe dato conto della doverosa verifica circa l’assenza di cause di esclusione
della punibilità, a mente dell’art. 129 del codice di rito, e che comunque la
relativa sentenza sarebbe censurabile per vizio della motivazione, non avendo
dato conto adeguatamente del proprio convincimento, risoltosi in apodittiche
affermazioni, senza una reale valutazione delle circostanze in atti, che avrebbe
dovuto condurre ad opposto esito.
2.

Entrambi i ricorsi, unitariamente proposti, vanno dichiarati inammissibili.
Si premette che la sussistenza dell’interesse ad impugnare va ravvisata

anche in capo al soggetto che sia stato assolto con la formula “perché il fatto non
è previsto dalla legge come reato”, in ragione delle connesse implicazioni di
natura amministrativa, sfociate nella ricordata trasmissione degli atti alla
Prefettura napoletana (cfr. Sez. Un. sent. n. 25457 del 29.03.2012, Rv. 25.2693;
conf. Sez. 6, sent. n. 27726 dell’11.06.2013, Rv. 255631).
Ciò posto, assorbente è la constatazione che gli appelli in origine
formalizzati inerivano al solo trattamento sanzionatorio, onde la Corte d’appello
non era tenuta ad affrontare il punto relativo alla colpevolezza degli imputati,
peraltro qui rivendicata sulla scorta di enunciazioni comunque destinate al rilievo
d’inammissibilità, per via della radicale genericità che le connota.
Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., nella misura di
giustizia indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di € 3.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

trasmissione degli atti al Prefetto del capoluogo campano, per quanto di

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