Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21427 del 12/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21427 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI DONATO GIUSEPPE nato il 04/03/1975 a NAPOLI
avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Data Udienza: 12/04/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Giuseppe DI DONATO, con atto a propria firma, impugna
tempestivamente la sentenza dell’01.07.2016, con cui la Corte d’appello di
Napoli ha confermato la sua condanna alla pena di giustizia di mesi dieci di
reclusione, in relazione al reato di evasione (dagli arresti domiciliari).
Assume il ricorrente che dalla pronuncia della Corte partenopea non
sarebbe possibile individuare
“l’iter
argomentativo” che ha condotto alla
conferma della sua declaratoria di colpevolezza, così come non si trarrebbe
generiche, che della misura del trattamento sanzionatorio a suo carico.
2.
Palese è l’inammissibilità dell’illustrato ricorso, atteso che:
a) la Corte
distrettuale non aveva alcun obbligo di motivare sulla conferma della
colpevolezza del DI DONATO, in quanto estranea alle doglianze formulate con
l’atto di gravame, incentrate unicamente sul trattamento sanzionatorio, pur
avendo poi trattato della sua condotta in funzione della risposta data alle
doglianze mosse; b) totalmente generiche sono le residue censure, comunque
non consentite, a fronte della giustificazione – certo non incogrua – fornita dalla
Corte distrettuale in ordine all’esercizio dei poteri discrezionali conferitile dalla
legge.
Alla doverosa declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di giustizia
indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018
motivazione logica ed adeguata sia del negato riconoscimento delle attenuanti