Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21427 del 12/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21427 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI DONATO GIUSEPPE nato il 04/03/1975 a NAPOLI

avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Giuseppe DI DONATO, con atto a propria firma, impugna

tempestivamente la sentenza dell’01.07.2016, con cui la Corte d’appello di
Napoli ha confermato la sua condanna alla pena di giustizia di mesi dieci di
reclusione, in relazione al reato di evasione (dagli arresti domiciliari).
Assume il ricorrente che dalla pronuncia della Corte partenopea non
sarebbe possibile individuare

“l’iter

argomentativo” che ha condotto alla

conferma della sua declaratoria di colpevolezza, così come non si trarrebbe

generiche, che della misura del trattamento sanzionatorio a suo carico.
2.

Palese è l’inammissibilità dell’illustrato ricorso, atteso che:

a) la Corte

distrettuale non aveva alcun obbligo di motivare sulla conferma della
colpevolezza del DI DONATO, in quanto estranea alle doglianze formulate con
l’atto di gravame, incentrate unicamente sul trattamento sanzionatorio, pur
avendo poi trattato della sua condotta in funzione della risposta data alle
doglianze mosse; b) totalmente generiche sono le residue censure, comunque
non consentite, a fronte della giustificazione – certo non incogrua – fornita dalla
Corte distrettuale in ordine all’esercizio dei poteri discrezionali conferitile dalla
legge.
Alla doverosa declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di giustizia
indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

motivazione logica ed adeguata sia del negato riconoscimento delle attenuanti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA