Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21426 del 12/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21426 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DELLAGAREN DINO nato il 19/06/1985 a PINEROLO
DELLAGAREN MARIO nato il 15/09/1966 a PINEROLO

avverso la sentenza del 07/06/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 12/04/2018

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Dino DELLA JAREN ed il di lui padre, Mario DELLAGAREN – ciascuno con

distinto atto a firma del comune difensore di fiducia – propongono tempestivo
ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino,
in data 07.06.2017, in parziale riforma di quella di primo grado, ha inquadrato
le condotte di spaccio continuato loro rispettivamente ascritte in seno all’ipotesi
autonoma di reato di cui al vigente art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per l’effetto

2.

Nell’interesse di Dino DELLA GAREN, assume il legale ricorrente, in primo

luogo, che la pronuncia impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge, per
aver quantificato la pena relativa “in misura prossima ai massimi edittali”, in
violazione dei parametri fissati dall’art. 133 cod., pen. a tal fine specificati;
secondariamente, che la sentenza medesima sarebbe inficiata sul punto anche
da vizio di motivazione, a maggior ragione in considerazione del contrasto fra il
trattamento sanzionatorio applicato e l’esclusione della gravità della condotta,
quale affermata dalla stessa Corte territoriale.
2.1

Quanto alla posizione di Mario DELLAGAREN, denuncia il difensore

medesimo: a) vizio di motivazione in punto di declaratoria di colpevolezza,
stante l’assenza della prova della penale responsabilità del prevenuto per talune
delle condotte ascrittegli, segnatamente per la cessione in favore di Katia
MURTAS e per quella a beneficio di tale STEU; b)-c) violazione di legge e vizio di
motivazione, in ordine al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche,
per via del mancato apprezzamento dello stato di tossicodipendenza
dell’imputato, che invece, “per giurisprudenza costante, costituisce un elemento
di valutazione della personalità dell’imputato che non può essere pretermesso”.
2.

Ambedue le impugnazioni proposte vanno dichiarate inammissibili, con le

connesse statuizioni di cui in dispositivo, a mente dell’art. 616 cod. proc. pen.
2.1

Non consentito è il solo motivo di cui consta l’impugnazione concernente

la posizione di DELLAGAREN figlio, la pena a carico del quale – nella sua
espressione finale, risultata pari ad anni uno, mesi sei di reclusione ed € 1.200 di
multa, ivi compreso l’aumento per la continuazione – risulta adeguatamente
giustificata dalla Corte territoriale, che ha evidenziato il ruolo assolutamente
prioritario rivestito nella complessiva vicenda dal prevenuto, dedito ad una
sistematica attività di cessione di sostanze stupefacenti, la cui qualificazione in
termini di “piccolo spaccio” – osserva la stessa sentenza impugnata – non
comporta affatto “una risposta ‘debole’ dell’ordinamento”, alla luce della

rideterminando in misura di giustizia il trattamento sanzionatorio a loro carico.

valutazione delle “modalità dell’azione” e della “intensità del dolo” dell’imputato,
di cui è sottolineata altresì la qualità di pluripregiudicato.
2.2

Quanto al ricorso relativo al DELLAGAREN padre (Mario), del tutto

generica è la contestazione in ordine all’affermazione della sua penale
responsabilità, in ordine alla quale appare sufficiente il riferimento della Corte
distrettuale alla comprovata e non contestata funzione di supporto svolta dal
prevenuto rispetto alla sistematica attività di spaccio del figlio Dino, essendo
peraltro parimenti non contestato il contatto con lo STEU, la cui finalità illecita è

l’esistenza di ragioni diverse di frequentazione; allo stesso modo in cui non sono
poste in discussione le molteplici richieste di approvvigionamento svolte dalla
MURTAS a Dino DELLAGAREN, implicitamente ritenute da entrambi i giudici di
merito almeno in parte evase dal padre.
Non consentita, infine, deve dirsi la censura in ordine al denegato
riconoscimento delle attenuanti generiche, di cui la Corte – anche in questo
caso – ha offerto una motivazione giuridicamente corretta e logicamente lineare,
come tale certamente non incongrua, tanto meno in termini manifesti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12.04.2018

adeguatamente illustrata dalla prima sentenza, non risultando del resto

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