Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21425 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21425 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PISTRUIESCU CRISTINA nato il 19/06/1990
RUGU ELENA nato il 31/12/1997
VENKOVA ZOIA nato il 09/06/1993

avverso la sentenza del 13/10/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 13/10/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 15/11/2016, nei
confronti di Pistruiescu Cristina, Rugu Elena e Venkova Zoya, in relazione ai reati di tentata
rapina aggravata in concorso e lesioni personali in concorso.

Ricorso di Pistruiescu Cristina e Rugu Elena.
Lamentano le ricorrenti:
-erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata circostanza
aggravante (motivo unico).
Il motivo è manifestamente infondato.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità
qualora – come nella fattispecie – non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e
siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la
soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza
della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Ricorso di Venkova Zoya.
Lamenta la ricorrente:
-inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 116, 69 e 163
cod. pen. (motivo unico).
Il motivo, con riferimento a tutti i profili svolti, è manifestamente infondato.
Sul giudizio di comparazione tra circostanze si rimanda a . quanto testè esposto con riferimento
alle posizioni delle altre due ricorrenti.
In merito al diniego dell’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen. v’è ampia e non illogica
motivazione da parte dei giudici di merito (v. pag. 2 della sentenza impugnata).
Sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, non v’è nulla da dire non
ricorrendo le condizioni di legge per la relativa applicazione: inverso, si è in presenza di una
condanna a pena finale di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa irrogata a
soggetto all’epoca dei fatti, di oltre ventidue anni di età.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a
favore della cassa delle ammende

Propongono ricorso per cassazione le imputate.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018

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ANDREA
P LLEGRINO

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Il residente
ANTON PRESTIPINO

L’estensore

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