Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21424 del 16/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21424 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GMIDENE MAHARANE ALIAS… nato il 07/05/1985

avverso la sentenza del 05/06/2015 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 16/05/2016

e

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 05/06/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di PERUGIA, in data 17/12/2014, nei
confronti di GMIDENE MAHARANE alias GMIDANE Maharan in relazione ai reati di cui agli artt. 81,
628, 582 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro
decisione impugnata e quelle poste a fondamento delléimpugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi
delliart.591, co.1 lett.c) c.p.p., nelléinammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Circa la concessione delle attenuanti generiche, rammenta il Collegio che essa risponde a una
facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti
atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della
pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno
intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne’ l’applicazione di esse
costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come
riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento
(Cass.Sez.I, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591).Nella specie la Corte territoriale ha spiegato di non
ritenere léimputato meritevole delle invocate attenuanti in ragione dei numerosi precedenti e del
negativo comportamento processuale. Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del
diniego, che le censure del ricorrente non valgono minimamente a scalfire.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

il 16/05/2016
Here Estensore
ERVADORO
Cu219

Il Presidente
O FIANDANESE

indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA