Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21424 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21424 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COSENZA SALVATORE nato il 25/09/1993 a CATANIA
avverso la sentenza del 06/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Data Udienza: 10/04/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 530 cod. proc. pen. (primo
motivo);
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
(secondo motivo);
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc.
pen. e 62-bis cod. pen. in merito al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche (terzo motivo).
Sia il primo che il secondo motivo sono, oltre che generici, anche manifestamente infondati.
Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare
gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie, i motivi in parola sono manifestamente infondati perché privi dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione
della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono
alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare
i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Va ricordato, inoltre, che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula
dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del
30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv.
229369).
Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità
qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, come nella fattispecie, per
giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 06/07/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Catania, in data 09/12/2016, nei
confronti di Salvatore Cosenza, in relazione ai reati di rapina aggravata e di lesioni personali
aggravate.
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
245931).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018
L’estensore
ANDREA PELLEGRINO
Il esidente
ANTONI RESTIPINO
P.Q.M.