Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21423 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21423 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL NOBILE ANTONIO nato il 19/01/1966 a MANFREDONIA

avverso la sentenza del 19/06/2014 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 19/06/2014, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, in data
15/03/2013, nei confronti di DEL NOBILE ANTONIO in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato e alla qualificazione
giuridica del fatto
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il
giudice déappello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e léargomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., Sent.n.24/1999,
Spina, Rv.214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento delléimpugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
delléart.591, co.1 lett.c) c.p.p., nelléinamrnissibilità (Cass.Sez.II, Sent. n. 11951/2014 Rv. 259425;
Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice déappello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione come
emerge chiaramente dal contenuto delle conversazioni intercettate (v.pagg.4 e 5 della sentenza
impugnata)
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

so il 16/05/2016
gliere Estensore
trADORO
j-

Il Presidente
O FIA DANESE

giudice del gravame. Le censure sono inammissibili; le valutazioni di merito sono, infatti,

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