Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21422 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21422 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMANI ADIL nato il 05/05/1989

avverso la sentenza del 06/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione all’art. 61 n. 2 cod. pen.
Il motivo è aspecifico e manifestamente infondato.
Lo stesso si fonda su censure che ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logicogiuridici (scrive la Corte d’appello: “non può essere condivisa la tesi … della insussistenza
dell’aggravante teleologica ,contestata in relazione alle lesioni. Infatti, costituisce principio
consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui in tema di rapina, quando la
violenza abbia cagionato lesioni personali, tale autonomo reato concorre con quello di rapina e
si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico trai due reati, non incompatibile
con l’elemento soggettivo del delitto di rapina …”). La mancanza di specificità del motivo,
invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591,
comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone,
Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del
03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018
L’estensore

Il Ftesidente

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 06/07/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale
di Bologna, in data 01/10/2015, nei confronti di Amani Adil, in relazione ai reati di tentata
rapina aggravata, lesioni personali aggravate e ricettazione.

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