Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21421 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21421 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NEIVILLER ALBERTO nato il 26/02/1976 a TORINO
avverso la sentenza del 09/07/2015 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 09/07/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di TORINO, in data 12/12/2014, nei confronti di
NEIVILLER ALBERTO riduceva la pena e confermava la condanna nel resto in relazione ai reati di cui
agli artt. 628, 582 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione dell’art.129
c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile, in quanto fondato su motivi che ripropongono in maniera del tutto
generica le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così
o il 16/05/2016
Il
liere Estensore
Il Presidente
O FI NDANESE
specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come