Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21420 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21420 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRIGIDA EMANUELE nato il 19/10/1977 a GENOVA

avverso la sentenza del 09/01/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 09/01/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 12/03/2013, nei confronti
di BRIGIDA EMANUELE in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 635 co.2 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità con riferimento al reato di
danneggiamento.
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il
giudice déappello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e léargomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., Sent.n.24/1999,
Spina, Rv.214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della
decisione impugnata e quelle poste a fondamento delléimpugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
delléart.591, co.1 lett.c) c.p.p., nelléinammissibilità (Cass.Sez.II, Sent. n. 11951/2014 Rv. 259425;
Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice déappello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato (l’imputato è stato
visto dagli operanti, che sono stati quindi aggrediti, mentre danneggiava un apparecchio telefonico
pubblico)
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così d iso il 16/05/2016
Il

ons gliere Estensore
CERV ORO
u21-

Il Presidente

giudice del gravame. Le censure sono inammissibili; le valutazioni di merito sono, infatti,

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