Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21420 del 10/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21420 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TERZEMBERGER FRANCESCO nato il 26/01/1982 a FIORENZUOLA D’ARDA

avverso la sentenza del 07/06/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente formale unico motivo: vizio
di motivazione con riferimento ai criteri di applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen.
Il motivo è manifestamente infondato.
La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale è del tutto congrua e priva di vizi logicogiuridici. Il diniego delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatoti° fa leva su
elementi di segno fortemente negativo per l’imputato (gravità e numero dei precedenti, età
non certo giovanissima, scelta processuale del rito quale strategia difensiva di contenimento
delle conseguenze penali, di per sé, non idonea a costituire un dato di meritevolezza), la cui
valutazione sotto i due distinti ambiti è ampiamente consentita: invero, per giurisprudenza
assolutamente costante di questa Suprema Corte, ai fini della determinazione della pena, il
giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi
aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto
differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem”
(cfr., Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425; Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013,
Quagliara, Rv. 257281).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 07/06/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Parma,
sezione distaccata di Fidenza, in data 20/02/2013, nei confronti di Francesco Terzemberger, in
relazione al reato di cui agli artt. 640, 61 n. 7 cod. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA