Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21419 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21419 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGNELLINI ALEX nato il 01/04/1982 a BOLOGNA
avverso la sentenza del 20/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Data Udienza: 10/04/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 20/07/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Forlì, in data 12/01/2016, nei confronti di Alex Agnellini, in relazione ai reati di furto
pluriaggravato in concorso (capo 1), rapina aggravata in concorso (capo 2) e porto di coltello
(capo 3).
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della
recidiva (secondo motivo).
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (mancanza di elementi di
valutazione favorevole, recidività, assenza di una reale resipiscenza, incertezza nel percorso di
recupero dalla tossicodipendenza) è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità,
che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri,
Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è
necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti
o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.
3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
248244).
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La mancata disapplicazione della recidiva, a ragione dei precedenti penali, numerosi gravi e
specifici ed il nuovo reato commesso a dimostrazione dell’aumentata pericolosità sociale del
reo che non ha trovato freni neppure in una misura alternativa, è valutazione in fatto esente
da qualsivoglia vizio logico-giuridico e tale da renderla incensurabile in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018
L’esten sore
Il • esidente
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche (primo motivo);