Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21418 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21418 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

Data Udienza: 22/04/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAJOCCHI LUCA N. IL 24/05/1959
avverso l’ordinanza n. 1542/2015 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
10/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCA
MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R,„,e_o__
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RITENUTO IN FATTO

1. Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino
che, a seguito di appello, ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Torino
di applicazione, nei confronti di Majocchi Luca, della misura interdittiva del divieto
temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese per la durata di mesi dodici.

delegato della s.p.a Seat Pagine Gialle, ammessa al concordato preventivo con
decreto dell’8.7.13 successivamente omologato il 26.9.14.
In tale veste gli vengono imputati, insieme al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, agli altri consiglieri ed ai sindaci della società, anch’essi
destinatari delle misure interdittive, i reati di cui agli artt. 110, anche in relazione
all’art.40 cpv. c.p., 216 co.1 n.1, 219 co.l. 223 co.1 e 2 n.2, 236 co.2 I.fall.con
riferimento ad una complessa operazione finanziaria compiutamente descritta
nell’imputazione provvisoria.
3. In punto esigenze cautelari, le uniche contestate dal ricorrente, il GIP le ha
ritenute integrate sul presupposto che gli incarichi rivestiti dalle persone indagate,
anche in altre compagini societarie, costituiscano snodi essenziali ai fini
dell’integrazione delle fattispecie contestate e che l’attualità della pericolosità
specifica derivi, in qualche misura, dal non avere mai preso le distanze dai fatti.
4. Il Tribunale, replicando alle specifiche doglianze, ha confermato il giudizio di
concretezza ed attualità delle esigenze cautelari legate al pericolo di recidiva
specifica valorizzando gli incarichi direttivi, del tutto analoghi a quelli rivestiti al
momento dei fatti, che gli indagati, e fra essi il Majocchi, ricoprono a tutt’oggi in
seno a svariate società, nonché la dimostrata competenza e dimestichezza con le
dinamiche proprie degli strumenti finanziari; di tal che si può fondatamente ritenere
che costoro possano, anche in società di più ridotte dimensioni e non quotate in
Borsa, reiterare condotte analoghe a quelle già realizzate.
5.

Nel ricorso si contesta la decisione del Tribunale per avere adottato una

motivazione del tutto apparente in punto sussistenza di un concreto ed attuale
pericolo di reiterazione di condotte analoghe.
5.1. Del tutto inconferente sarebbe, poi, il rimando au una denuncia, in capo al
Majocchi, per violazione dell’art.4 d.lgs 74/00, trattandosi di fatti per cui non è mai
stato celebrato un processo penale e, comunque, di un reato di specie diversa da
quello per cui si procede.
5.2. Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto significativo della concretezza ed

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2. Majocchi, all’epoca dei fatti contestati, che risalgono al 2003, era amministratore

attualità del pericolo di recidiva specifica, l’incarico ricoperto dal Majocchi
nell’ambito della società Finconsult s.r.l.che, in realtà, operò per pochi mesi
nell’anno 2011 soltanto nell’interesse di un’altra società amministrata dall’indagato,
la Edilceramica s.p.a.
6. Si censura, quindi, l’avere fondato il giudizio sull’esistenza delle esigenze
cautelari e sulla loro concretezza ed attualità sulla gravità dei fatti commessi e si
evidenzia, altresì, come l’obbligo motivazionale sul punto avrebbe dovuto essere

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto il Tribunale del Riesame ha
motivato il proprio giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art.
274 lett. c) c.p.p., con particolare riferimento ai requisiti di concretezza ed attualità,
in termini generici e contrastanti con gli specifici elementi addotti dalla difesa del
Majocchi.
1.1. Il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quella per cui si procede deve
essere desunto da elementi concreti, cioè non meramente congetturali, sulla base
dei quali si possa fondatamente affermare che il soggetto, verificandosi l’occasione,
possa commettere reati offensivi dello stesso bene giuridico protetto ( sez.5 n.
24051 del 15.5.14 Rv.260143; sez.1 n.10347 del 20.1.04 Rv.227227).
Sul punto, possono non essere particolarmente significative né la denuncia per
violazioni al d.lgs.74/00, presumibilmente commesse nell’ambito della gestione
della SEAT, né la posizione attualmente ricoperta in altre società, a meno di
approfondire gli aspetti che verranno più oltre indicati.
1.2. Anche con riferimento al requisito dell’attualità, nei termini elaborati nelle più
recenti sentenze di questa Corte ( fra le altre: Sez. 5, Sentenza n. 43083 del
24/09/2015 Rv. 264902 “In tema di presupposti per l’applicazione delle misure
cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nell’art. 274, lett.
c), cod. proc. pen. il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha
evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice
emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza
al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto
contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare”), l’ordinanza impugnata soffre
di limiti, ben evidenziati dal ricorso, laddove si limita a stigmatizzare l’illiceità
dell’operazione attuata negli anni 2003-2004, che portò al concordato preventivo
dieci anni più tardi, passando poi direttamente alle cariche oggi ricoperte dal

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ancora più stringente atteso il lungo periodo di tempo trascorso dai fatti.

ricorrente nell’ambito di altre società.
1.3. In particolare, è censurabile l’equiparazione, compiuta dall’ordinanza
impugnata nella valutazione delle esigenze cautelari, di tutti coloro che, a
qualunque titolo, presero parte ai processi decisionali o di controllo della SEAT
Pagine Gialle, laddove i requisiti della concretezza ed attualità avrebbero dovuto
essere “personalizzati” con riferimento: alle condotte imputate, al comportamento
tenuto dopo il compimento dell’operazione incriminata, che portò, in tesi d’accusa,

2. Corretto, quindi, sostenere che il pericolo di reiterazione di condotte analoghe
può essere desunto dalla gravità del fatto per cui si procede ( in questi termini vi è
giurisprudenza costante e, fra le ultime, Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013 Rv.
255763 “In tema di esigenze cautelari, ai fini dell’affermazione della sussistenza del
pericolo di reiterazione del reato, il giudice può porre a fondamento della
valutazione della personalità dell’indagato le stesse modalità del fatto da cui ha
dedotto anche la sua gravità”), di tal che è legittima l’affermazione del Tribunale
secondo cui la complessità dell’operazione finanziaria posta in essere aveva
richiesto una particolare preparazione, specifiche competenze, consolidati legami e
un congruo lasso di tempo, così da far ritenere che la condotta del ricorrente – il cui
ruolo preminente nella ideazione e nella concretizzazione del progetto è
indubitabilmente connesso alla sua qualifica di amministratore delegato della SEAT
Pagine Gialle s.p.a. e di

intestatario di partecipazioni nell’impresa che aveva il

controllo su SEAT, nonché ai legami con i fondi di private equity, principali
beneficiari dell’operazione – sia connotata da particolare pervicacia ( v.pag.15).
3.

Va altresì evidenziato come, pur preso atto dell’indirizzo giurisprudenziale

secondo cui
“In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione delle esigenze
cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla
commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all’epoca in cui le
condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la
dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, ancorché determini il momento
consunnativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il
comportamento dell’indagato, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., collocandosi
fuori della sua sfera volitiva” (Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014 dep. 03/03/2015 Rv.
263586) , il caso in esame presenta delle peculiarità, che meritano
approfondimento al fine di accertare se le esigenze legate al pericolo di recidiva
specifica siano attuali.
3.1. Ci si vuole riferire, in particolare, al fatto che fra i reati contestati vi sia quello
….—-\

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al concordato preventivo della società, ed al ruolo attualmente ricoperto.

di cui all’art.223 co.2 n.2 I.fall., sotto il profilo dell’avere cagionato il fallimento della
società per effetto di operazioni dolose, fattispecie in cui il fallimento ( nel nostro
caso il concordato preventivo) rappresenta l’evento del reato che, quindi, non può
essere estraneo alla sfera volitiva dell’agente, dal momento che l’elemento
soggettivo del reato si sostanzia nell’astratta prevedibilità dell’evento di dissesto
quale effetto dell’azione antidoverosa (Sez. 5,
262189; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014

n. 40998 del 20/05/2014 Rv.
Rv. 262207; Sez. 5, n. 8413 del

3.2. Come si è detto, il ricorrente Majocchi ricopriva la posizione apicale per
eccellenza all’interno della SEAT nel momento in cui venne studiata ed attuata
l’operazione di fusione oggetto dell’imputazione provvisoria ed ha mantenuto tale
incarico sino al 2009, sicché presentano interesse, al fine di valutare l’attualità del
pericolo di reiterazione di reati, le successive modalità di gestione della società,
anche con riferimento all’enorme debito accumulato, così da dare continuità alla
condotta sino al suo epilogo e da poter trarre ulteriori elementi prognostici.
3.3. D’altro canto, la sola illustrazione delle cariche attualmente ricoperte dal
ricorrente nulla dice di specifico in ordine alla concretezza del pericolo che egli le
possa sfruttare per commettere reati ai danni dei propri creditori od azionisti, sicché
si presenta di particolare interesse conoscere in quali ambiti tali società operino e
se la loro gestione sia stata o meno, negli anni, esente da censure.
Ciò va detto soprattutto con riferimento alla qualifica di amministratore unico della
Finconsult s.r.l. che, a detta del Tribunale, rappresenterebbe il “grimaldello”
attraverso il quale Majocchi potrebbe esportare in altre aziende delle modalità
illecite di gestione societaria del tipo di quelle attuate in SEAT.
4. Va quindi disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di Torino per una ulteriore valutazione dei punti indicati in motivazione.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.
Così deciso il 22 aprile 2016
Il Preside te

16/10/2013 dep. 21/02/2014 Rv. 259051).

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