Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21418 del 10/04/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21418 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
VINTILA IULIAN nato il 18/07/1980
MOLNAR SERGIU VALENTIN nato il 10/02/1986
POP MIRCEA VASILE nato il 14/01/1985
avverso la sentenza del 12/09/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolti dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Data Udienza: 10/04/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione gli imputati.
Ricorso di Vintila Iulian.
Lamenta il ricorrente violazione di legge in relazione alla ritenuta ricorrenza del reato di cui al
capo C (artt. 61 n. 2, 112, n. 1, 648 cod. pen.).
Il motivo è manifestamente infondato.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell’accordo
tra le parti e dall’altro ha escluso motivatamente che ricorressero i presupposti per il
proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., facendo riferimento ad una
serie di atti raccolti in fase di indagini. Detta motivazione, avuto riguardo alla rinunzia implicita
alla contestazione delle prove dei fatti oggetto di imputazione e alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, è pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai
consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv.
214637).
Ricorso di Pop Mircea Vasile.
Lamenta il ricorrente la mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen.
Il motivo è manifestamente infondato.
Invero, costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di
patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato
art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario,
una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la
verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino,
Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie, la
sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, con sentenza in data
12/09/2017, applicava nei confronti di Vintila Iulian, Pop Mircea Vasile e Molnar Sergiu
Valentin, la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a vari reati di
furto pluriaggravato e ricettazione nonchè di resistenza a pubblico ufficiale e di associazione a
delinquere.
Ricorso di Molnar Sergiu Valentin.
Lamenta il ricorrente il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo
(capo X) e alla sua riconducibilità al ricorrente.
Invero, poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta
processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa mediante un
atto dispositivo con cui l’interessato abdica all’esercizio del diritto alla prova, l’intervenuto
patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini
fattuali dell’imputazione (cfr., Sez. U, n. 20/1999, cit.).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno
2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a
favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/04/2018
Il motivo è manifestamente infondato.