Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21417 del 18/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21417 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIGUORI PIERANGELO N. IL 28/08/1993
avverso l’ordinanza n. 33/2016 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
04/02/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO
STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F”98

‘7

Uditi dif sor Avv.;

Data Udienza: 18/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1 – Con ordinanza del 4 febbraio 2016 il Tribunale di Salerno, sezione per il
riesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Vallo della Lucania che aveva applicato a Pierangelo Liguori la
misura cautelare degli arresti domiciliari.
Liguori era indagato, in concorso con tale Fulvio Di Luccio, dei delitti previsti
dagli artt. 81, capoverso, 110, 61 n. 7, 624, 625, comma 1 n. 7, cod. pen., per
essersi impossessato, penetrando, con violenza sulle cose e nottetempo, in

Gli episodi contestati erano in numero di 11, consumati tutti nel dicembre
del 2013.
I due indagati erano stati arrestati in flagranza in occasione della
commissione, nel gennaio del 2014, di due fatti analoghi. I telefoni cellulari in
loro possesso erano risultati attivi negli immediati pressi dei luoghi in cui era
avvenuti i furti del dicembre 201; in tali occasioni dai due telefoni risultavano
scambiati dei messaggi, ritenuti volti ad organizzare le singole azioni.
All’interrogatorio di garanzia entrambi si avvalevano della facoltà di non
rispondere.
Le esigenze di cautela promanavano dalla reiterazione dei fatti, dalla
accurata scelta dei farmaci da sottrarre, i più costosi, che dimostrava la
professionalità nel delinquere, e, per quanto attiene l’indagato, dal precedente
giudiziario specifico.
2 – Propone ricorso personale l’imputato.
2 – 1 – Con il primo motivo deduce la mancanza o la manifesta illogicità
della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza.
La presenza delle due utenze nei pressi dei luoghi in cui erano avvenuti i
furti non provava che, ad essi, avessero partecipato più persone, come
contestato.
Non era possibile affermare che le due utenze fossero in quei luoghi proprio
nel momento in cui i furti erano avvenuti visto che il lasso di tempo nel quale
potevano essersi consumati, dal pomeriggio alla mattina dopo, era assai ampio.
Gli apparecchi telefonici erano stati sequestrati agli indagati solo il 28
gennaio 2014 e non vi era pertanto prova che essi li utilizzassero anche il mese
precedente.
I paesi in cui erano avvenuti i furti erano piccoli ed erano serviti ciascuno da
un solo ripetitore.
Le due segnalate non erano le uniche utenze attive registrate in quei luoghi
ed in quei lassi di tempo.

alcune farmacie del circondario, di medicinali, per un valore ingente.

2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il difetto di
motivazione in riferimento alle ritenute esigenze di cautela.
Non erano state indicate le situazioni di concreto e, soprattutto, attuale
pericolo che imponevano l’applicazione della misura di cautela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che si diranno e che riguardano
l’apprezzamento dell’attualità delle esigenze di cautela.
1 – Sussistono i gravi indizi di reità che giustificano l’emissione della misura

Questi è stato infatti arrestato nel gennaio del 2014 nella flagranza di un
delitto che riproduceva i fatti addebitatigli e consumati il mese precedente, nel
dicembre 2013: il furto di medicinali di particolare valore economico.
Era stato con lui arrestato anche Fulvio di Luccio e ai due erano stati
sequestrati i telefoni cellulari. Non era emerso che tali cellulari fossero in
precedenza appartenuti ad altri soggetti.
Dai rispettivi tabulati si era accertato che, nell’occasione dei furti consumati
serialmente nel dicembre 2013, i due indagati si trovavano negli immediati
pressi delle farmacie dalle quali erano stati sottratti i medicinali. E che, in quel
lasso di tempo, si erano scambiati reciprocamente messaggi, evidentemente per
meglio coordinarsi.
Un quadro complessivo, quindi, di assoluta pregnanza.
2 – La serialità e la professionalità dimostrate nell’agire dai due indagati e
comunque dal Liguori facevano fondatamente ritenere che sussistesse il concreto
pericolo di reiterazione delle condotte.
Queste però si erano esaurite nel gennaio 2014, mentre la misura era stata
emessa solo due anni più tardi, nel gennaio del 2016; così che, in siffatto caso,
doveva essere esaustivamente ed autonomamente (rispetto alla concretezza)
valutata l’attualità (introdotta nel dettato dell’art. 274 cod. proc. pen. con legge
16 aprile 2015, n. 47) del pericolo di reiterazione delle condotte.
Valutazione che è del tutto mancata e che dovrà essere operata, dal giudice
del rinvio, attraverso la verifica della sussistenza di concreti accadimenti,
intervenuti nel frattempo, che giustifichino un giudizio di permanenza ed
attualità del concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno per
nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2016.

a carico del Liguori.

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